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Inviato da avatar Gianluca Gennai il 13-07-2018 alle 13:30

Jamais. Il Dibattito Pubblico, diventa una cosa seria. A Milano c'è il rischio che passi di fianco.

Il Dibattito Pubblico raggiunge l'autorevolezza istituzionale, grazie alle leggi dello stato che lo rendono obbigatorio quando un progetto impatta pesantemente sulla vita dei cittadini e sopra un certo valore di spesa pubblica, comunque sempre consigliato, nonostante in alcuni casi sia ad appannaggio delle istituzioni locali.
Cosi arriviamo allo start-up di questo complemento del diritto, che, nel caso di Milano, arriva al momento giusto.
L'obbligatorietà del Dibattito Pubblico, entra in vigore da Agosto 2018, e porta in se una serie di indicazioni precise di come deve essere organizzato.
Una voce di esso, descrive quale debba essere la preparazione del Responsabile del Dibattito, definito alla francese, il Maitre d'Ouvrage, dovrà avere specifiche competenze tecniche, aderenti al progetto in discussione.
Il Dibattito Pubblico sarà svolto in autonomia giuridica, quindi, il Coordinatore, al termine del Dibattito, dovrà relazionare alla Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico, istituita presso il MIT ( Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ).
Mi pare che a Milano, si debba fare chiarezza sull'intero iter, a partire dalla nomina del Coordinatore, visto che è stato designato un moderatore del dibattito, non propriamente esperto di infrastrutture ( lo definirei un professionista dell'equilibrio, certamente preparato nel Suo mestiere ).
Forse occorre fare delle rettifiche, e specificare con chiarezza chi fa che cosa e soprattutto, attuare quanto divenuto legge, da subito, con disciplina, le regole essenziali e DEMOCRATICHE, di consultazione pubblica, attraverso il fondamentale e prioritario coinvolgimento dei residenti sulle zone in discussione, essendo i diretti interessati ( regole scritte su calce nel regolamento del Dibattito Pubblico ), cioè, pirma i residenti, informandoli dei pro e dei contro, alla presenza del Coordinatore, che non dovrà mediare, ma solo prendere atto di quanto detto durante il dibattito, redigere una relazione puntuale, dove riportare chi è intervenuto e cosa ha detto.
Le decisioni sull'opportunità di adare avanti con il dibattito e con l'opera, sono ad appannaggio di una commissione ministeriale.

Di seguito, un estratto scritto dall'Avv. Tacconi di Milano, un esperto che forse, dovrebbe essere interpellato.

Gianluca Gennai.

Da: INGEGNERI.info 

/Infrastrutture e Trasporti

Grandi opere, decreto sul dibattito pubblico in vigore dal 24 agosto

Previsto dal Codice Appalti, il dibattito pubblico sulle grandi opere serve a coinvolgere le comunità locali, sotto la guida di un coordinatore.

Di : Giorgio Tacconi 12 luglio 2018

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2018 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76 del 10 maggio 2018, che attua l’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, disciplinando l’istituto del dibattito pubblico, cioè il processo di informazione,  partecipazione e confronto pubblico sull’opportunità e sulle soluzioni  progettuali di opere, progetti o interventi per le grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente. Il decreto entra in vigore il 24 agosto 2018. Vediamo quali sono le prerogative di questo strumento di partecipazione attiva e ragionata, dedicata alle grandi opere in Italia.

Le opere sottoposte a dibattito pubblico.

La consultazione pubblica delle possibili istanze e osservazioni delle comunità locali dei territori interessati diventa obbligatoria per grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio.

Il decreto si applica ai progetti di fattibilità o ai documenti  di  fattibilità delle alternative progettuali di opere che richiedono investimenti molto rilevanti, di diverse centinaia di milioni di euro, delle seguenti tipologie (allegato 1):

  • Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.
  • Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
  • Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza. Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
  • Aeroporti. Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivi superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
  • Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l’esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.
  • Opere che comportano una superficie interessata dall’intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
  • Interventi per la difesa del mare e delle coste. Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai  50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.

I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere sono ridotti del cinquanta per cento  se  si tratta, con riferimento a particolari esigenze  di  salvaguardia,  di interventi ricadenti, anche in parte:

  • su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO;
  • nella zona tampone come definita  nelle  Linee  Guida  Operative emanate dell’UNESCO;
  • nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette.

Per le opere d’ importo compreso  tra  la soglia indicata nell’Allegato 1 e due  terzi  della  medesima, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore indice il dibattito pubblico su richiesta:

  • della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  o  dei  Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell’opera;
  • di un Consiglio regionale o di una Provincia  o  di  una  Città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia  territorialmente interessati dall’intervento;
  • di  uno  o  più  consigli  comunali  o  di  unioni  di  comuni territorialmente  interessati  dall’intervento,  se  complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;
  • di almeno 50.000 cittadini elettori  nei  territori  in  cui  è previsto l’intervento;
  • di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non  più  di  100.000  abitanti  e  per  il territorio di comuni di montagna.

L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando ne rileva l’opportunità.

Il dibattito pubblico si  svolge nelle  fasi iniziali di elaborazione  di  un  progetto  di  un’opera o di un intervento, ha una durata massima di quattro mesi dalla  pubblicazione  del  dossier  di  progetto e può essere prorogato di  ulteriori due mesi in caso di comprovata necessità.

Il Coordinatore del dibattito pubblico

Per la progettazione e la gestione  del  dibattito  pubblico, è istituita la figura del  coordinatore del dibattito pubblico, individuato  tra soggetti di comprovata esperienza  e  competenza  nella  gestione  di processi  partecipativi,  ovvero  nella  gestione  ed  esecuzione  di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica.

Svolgimento del dibattito pubblico

Il dibattito pubblico si avvia con la presentazione e la contestuale  pubblicazione sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore del dossier di progetto dell’opera.
Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell’intervento e alle peculiarità del  contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste  in  incontri  di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei  conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.

Conclusione del dibattito pubblico

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine, il coordinatore del dibattito pubblico presenta all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore, nonché alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico, istituita presso il Mit, una relazione conclusiva sull’andamento dell’intera procedura che contiene:

  • la descrizione delle attività svolte nel  corso  del  dibattito pubblico, comprensiva delle indicazioni circa il  numero degli incontri e dei partecipanti, le modalità di gestione e l’andamento degli incontri, gli strumenti di  comunicazione utilizzati, le statistiche di accesso e consultazione del sito internet del dibattito pubblico;
  • la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel  corso del dibattito;
  • la  descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di  prendere posizione nel dossier conclusivo.

Il dibattito pubblico si conclude con la presentazione del dossier conclusivo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.
I risultati delle consultazioni svolte nell’ambito del dibattito pubblico sono pubblicati sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, sul sito della  Commissione nazionale e sui siti delle amministrazioni locali interessate dall’intervento, e sono trasmessi all’autorità competente per la presentazione dell’istanza di valutazione di impatto ambientale.

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