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Inviato da avatar Nicola Licci il 08-12-2011 alle 17:16

 

Ieri, nelle pause del Don Giovanni, discutevo con Daniela Benelli, assessora con delega al decentramento e con Lucia De Cesaris -assessora- , le conseguenze dell'art. 22 del decreto / manovra Monti per la parte che riguarda il decentramento amministrativo.

 

Senza farla lunga qui, partendo dall'assunto espresso da Monti ("fatte salve le garanzie costituzionali.." e non poteva dire diversamente) sulla onorificabilità delle cariche elettive non previste dalla Costituzione...

 

Ma, dopo averla consigliata di consultarsi con esimi costituzionalisti presenti in comune e non (da Onida a Marilisa D'amico ad  Angiolini eccetera), ho consigliato di centrare l'attenzione SOLO ED ESCLUSIVAMENTE sull'art. 117 e vicini della CARTA Costituzionale.

 

Infatti, come spiegava Onida agli studenti , il COMUNE  ( a prescindere dal fatto che sia Milano oppure Canicattì) ha il ruolo di organismo costituzionalmente garantito e riconosciuto. MA... cosa lo rende tale secondo la nuova norma costituzionale come modificata dalla riforma del titolo 5^ (ricordate ???)

La risposta è UNA : LO STATUTO...

 

Secondo le norme costituzionali, fino a che un comune non si da uno Statuto è un organo sottoposto alla direzione degli organismi superiori  (dal parlamento al consiglio regionale) che emettono norme su materie personali dell'ente comunali... Esempio, le tasse comunali.

 

Nell'istante in cui approva il suo statuto, lo stesso, assume ruolo di norma costituzionalmente protetta ed il comune è nella pienezza di organismo costituzionale...per questo Monti non ha potuto far altro che richiamarsi alla strada maestra tracciata dalla Costituzione.

 

E' questo lo strumento  che consente ai Consigli di Zona di sopravvivere con un minimo di autonomia ed efficienza.

 

Mi spiego, se i cdz - nello STATUTO-  sono compresi, come ARTICOLAZIONE (senza altre definizioni  che la nostra fantasia ci servirebbe ma che confonderebbero la strada verso l'obiettivo) del comune, gli stessi sono garantiti da una norma di carattere costituzionale , in via indiretta, che è lo statuto del comune.

 

Qui c'è lo spazio per la politica e per l'azione dei consigli di zona che devono, necessariamente, stimolare il consiglio comunale affinchè, attraverso una modifica allo Statuto del comune di Milano, attribuisca ai CDZ il ruolo di organismo del Comune.

 

A quel punto, ma solo  a quel punto, si aprirebbe la strada per le successive modifiche in senzo della costituzione dei municipi dell'area metropolitana oppure no, ma, comunque, i CDZ sarebbero garantiti anche e sopratutto, dal punto di vista finanziario .

 

Vorrà Pisapia e la maggioranza impegnarsi a percorrere la strada indicata dalla costituzione per salvaguardare l'esistenza dei consigli di zona?

 

La seconda scelta è che il comune decida, autonomamente, nel suo bilancio, di attribuire una qualsivoglia forma di rimborso ai CDZ , per costi di funzionamento  o altro.

 

La strada, secondo me, è solo una: aumentare le prerogative dei CDZ e dare loro legittimità organizzativa e autonomia legale.... quindi trasferimenti veri di funzioni dall'ente locale alle sue articolazioni organizzative atte alla gestione del territorio.

 

Sappiamo che  comunque, trattandosi di trasferimento di potere, questo non fa felici chi si trova a dover dimagrire.

 

Ma..... altra strada non ne vedo.

 

Alla fine l'assessora mi ha detto che avrebbe approfondito questo punto di vista perché darebbe autonomia e valore all'esperimento di questa giunta...

 

Inutile aggiungere che serve tutto l'impegno dei consigli di zona per accompagnare il consiglio comunale in questa ipotesi.

 

Buona giornata

Nicola Licci

 

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