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Buongiorno,
lo scooterista che lei ha incontrato sbagliava: l'articolo 3, comma 39 del codice della strada aggiornato definisce la pista ciclabile come: "parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi"; l'articolo 50, comma 1, definisce poi cosa è un velocipede: "veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".
Come vede motocicli e scooter non sono contemplati.
Giacomo Selmi
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